Trascrizione provvedimento di assegnazione casa coniugale
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere trascritto, a cura della parte interessata, presso i registri della conservatoria dei registri immobiliari.
L'articolo 6 comma 6 della legge 74 del 1987 prevede che, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi acquirenti in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.
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